COMUNE DI FOSSATO SERRALTA
STATUTO
DELIBERA N. 28 DEL 05/06/2003
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1
I Principi Fondamentali
Il Comune di FOSSATO SERRALTA, è ente locale autonomo nell'ambito dei principi inderogabili in materia di ordinamento degli Enti Locali fissati espressamente dalle leggi della Repubblica rappresenta la propria comunità , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, culturale ed economico, concorrendo al rinnovamento democratico della società e dello Stato.
Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dal T.U.E.L., approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente.
Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e delle Regioni, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono adeguatamente essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Il Comune esercita il potere sanzionatorio degli illeciti amministrativi riconosciuto dalla legge e dai regolamenti comunali.
Il Comune ispira la propria azione ai principi di solidarietà e della partecipazione democratica.
Art. 2
Finalità
Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di FOSSATO SERRALTA, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione Italiana.
II Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale, nonché partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità e la presenza di entrambi i sessi negli Organi del Comune;
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica nei diversi settori, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
h) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
i) garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di insegnamento e di educazione;
j) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
k) opera per l'attuazione di un sistema di tutela della salute e di sicurezza ed assistenza sociale e di difesa attiva della persona, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli emigrati, agli handicappati ed alle fasce di popolazione più svantaggiate.
Art. 3
Territorio e sede comunale
Il territorio del Comune ha una superficie di kmq 12,31, strade comunali Km 15 + 450; superficie bosco Ha 56 Are 199 Centiare 240; è posto a 720 m. sul livello del mare.
Il comune di FOSSATO SERRALTA fa parte della comunità Montana della Presila Catanzarese con sede in Taverna.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
II Comune assicura la difesa e la conservazione delle risorse naturali ed ambientali ed opera per eliminare le cause di inquinamento al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Favorisce il recupero e la valorizzazione del centro storico e persegue un razionale uso del territorio per uno sviluppo ordinato degli insediamenti umani e delle attività produttive, con scelte e strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, comunali e sovracomunali.
Art. 4
Stemma e gonfalone
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Comune di FOSSATO SERRALTA”, con lo stemma e con il gonfalone.
Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 2002 al Comune sono stati concessi uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:
STEMMA: di azzurro, all'olivo con la chioma verde fruttata di quattro di nero, fustato al naturale, nodrito nel monte all'italiana di tre colli, d'argento, fondato in punta, esso olivo accompagnato in capo da tre stelle di sei raggi, male ordinate, d'oro. Ornamenti esteriori da Comune.
GONFALONE: drappo di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto giallo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo è inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
Il D.P.R. è stato trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 21 agosto 2002 e trascritto nei registri dell'Ufficio Onorificenze e Araldica il 03 ottobre 2002 al Reg. anno 2002, Pag. N. 66.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, può esibire il gonfalone Comunale nella foggia autorizzata con Decreto Presidenziale.
La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 5
Regolamenti
I Regolamenti Comunali di regola entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, salvo diversa disposizione da riportare nella deliberazione che li approva.
Art. 6
Programmazione e cooperazione
Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
A questo fine predispone:
a) forme di raccordo con gli strumenti della programmazione regionale e provinciale;
b) intese con le altre Comunità locali e confronto nei rispettivi indirizzi e programmi, per un'integrazione della realtà dei centri della vasta area;
c) piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Provincia e della Regione.
Art. 7
Responsabilità
Gli amministratori, il Segretario Comunale ed e i dipendenti comunali sono soggetti alle norme in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile in relazione alle rispettive competenze.
TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 8
Organi
Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali
Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, o in altri casi eventualmente previsti da apposito regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale. In caso di votazione a scrutinio segreto, è prevista la nomina di due scrutatori.
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Comunale non può deliberare in sede di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione ove non sia dato avviso nei termini e modi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale.
La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Sindaco. In caso di composizione in numero dispari l'unità si arrotonda per eccesso.
Art. 10
Consiglio Comunale
Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.71, comma 9 del TUEL con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
L'elezione, la durata in carica, le attribuzioni, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono stabiliti dalla legge.
Al Consiglio Comunale spettano le attribuzioni stabilite dal T.U.E.L. e dalle altre disposizioni di legge e le esercita conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Compete inoltre al Consiglio Comunale l'elezione del Difensore Civico.
Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
II Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
Art. 11
Funzionamento del Consiglio Comunale - Decadenza dei consiglieri
Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati, con ogni mezzo utile, anche via fax ed e-mail ai consiglieri nel domicilio dichiarato, cinque giorni prima rispetto alla seduta, salvo nei casi d'urgenza in cui possono essere recapitati ventiquattro ore prima; in tal caso l'avviso deve indicare i motivi dell'urgenza.
b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri e deposito degli atti nei termini;
c) previsione per la validità delle sedute della presenza di un numero di consiglieri non inferiore a :
- metà dei consiglieri assegnati all'ente, computando a tal fine il Sindaco, per le sedute di 1° convocazione;
- un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, per le sedute di 2° convocazione;
La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri; in quest'ultimo caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta e almeno 12 ore prima nel caso di urgenza.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplinano il funzionamento. Nel caso in cui debbano trattarsi questioni concernenti le qualità le attitudini e la moralità delle persone, il Presidente può disporre la trattazione dell'argomento in seduta segreta. Quando particolari motivi di interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio Comunale, nella sede abituale o in luoghi diversi. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, oltre ai consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle Comunità Montane, di altri Comuni, delle forze sociali, politiche e sindacali. In tali adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione ai membri del Consiglio, consente interventi anche agli invitati. Qualora tali riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che abbia per oggetto una mozione, un ordine del giorno, l'elezione di una Commissione ecc., alle votazioni relative prendono parte solo consiglieri comunali.
La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
In caso di assenza o impedimento temporanei del Sindaco, il Consiglio Comunale è presieduto dal Vicesindaco, e, in caso di assenza o impedimento temporanei di questi, dall'assessore più anziano, come definito dall' Art. 10 comma 2 del presente Statuto.
I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute di Consiglio in generale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso organo. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, assicura l'ordine della seduta e la regolarità della discussione, può sospendere e sciogliere la seduta ed ordinare, dopo due ammonizioni, l'espulsione dall'aula dei consiglieri che violano reiteratamente il regolamento. Può, inoltre, espellere dall'aula chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.
Art. 12
Linee programmatiche di mandato
Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Con cadenza annuale e comunque entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Art. 13
Commissioni
Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire nel suo seno, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinate con apposito regolamento.
Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri
I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo Art. 15, comma 2, del presente Statuto.
Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Al di fuori del territorio comunale il domicilio deve consentire la comunicazioni ai consiglieri mediante mezzi celeri ( fax, posta elettronica, ecc..)
Art. 15
Gruppi consiliari
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti. II gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere.
E' istituita, presso il Comune di FOSSATO SERRALTA, la conferenza dei capigruppo, la quale risponde alle finalità generali indicate dall' Art. 14, comma 3, del presente Statuto; la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di un consigliere, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale unico, messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
Il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari. Ogni capogruppo può chiedere al Sindaco la convocazione della conferenza dei capigruppo. Il Sindaco con adeguate motivazioni può accogliere o rigettare le richieste. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 16
Sindaco
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune.
Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
Salvo quanto previsto dall'art.107 del T.U.E.L. egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco della provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, viene attuato il potere sostitutivo di cui all'Art. 45 del presente Statuto.
Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U.E.L. nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
Il Sindaco presta, davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Art.17
Deleghe
Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni mediante apposite deleghe .
Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimento con tingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o comprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in basi ai quali deve essere esercitata.
La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Non è consentita la mera delega di firma.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Art. 18
Attribuzioni di amministrazione
Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall' Art. 8 del T.U.E.L.;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore Generale;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di posizione organizzativa e quelli di collaborazione esterna in conformità al Regolamento di organizzazione degli uffici.
Art. 19
Attribuzioni di vigilanza
Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 20
Attribuzioni di organizzazione
Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri.
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 21
Vicesindaco
Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.
Art. 22
Mozioni di Sfiducia
Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria, che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo entro le ventiquattro ore successive e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
Art. 23
Dimissioni del Sindaco
Le dimissioni scritte del Sindaco vengono presentate all'ufficio protocollo del Comune e presentate al Consiglio Comunale.
Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
Art. 24
Giunta Comunale
La Giunta è l'organo che collabora col Sindaco al governo del Comune. Ha competenza residuale, compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale, del direttore generale se nominato, o dei responsabili dei servizi. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 25
Composizione
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di due e massimo di quattro assessori, compreso il Vicesindaco.
Gli assessori sono scelti - prevedendo la presenza di entrambi i sessi - normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, e che non siano stati candidati nelle ultime elezioni del Consiglio.
Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
Art. 26
Nomina
Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e può sostituire gli assessori dimissionari in qualunque momento;
Il numero degli assessori deve comunque essere reintegrato quando per effetto di revoca e/o dimissioni scende al di sotto del minimo.
Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini sino al terzo grado del Sindaco;
Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 27
Funzionamento della Giunta
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta, fatta salva la possibilità di adottare discipline regolamentari, sono stabilite in modo informale dalla stessa.
Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi la presiede
Art. 28
Competenze
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a. propone al Consiglio i regolamenti;
b. approva i progetti, i programmi esecutivi, approva le perizie di variante o suppletive dei progetti, quando non siano di competenza del responsabile del procedimento;
c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e. determina e modifica le aliquote dei tributi di competenza del Comune e le tariffe per la fruizione di beni e dei servizi.
f. delibera di promuovere e resistere alle liti, nomina il difensore del Comune e conferisce il relativo incarico.
g. promuove e/o approva le proposte di conciliazione e transazione di propria iniziativa o avanzate dai responsabili degli uffici e dei servizi;
h. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, e concede i contributi di carattere straordinario;
i. approva lo schema del programma triennale delle OO.PP. e dell'elenco annuale dei lavori da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
j. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
k. delibera la nomina e la revoca da parte del Sindaco del direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
l. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell' Art. 4 lett.i) del D. lgs
267/00
m. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
n. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
o. autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
p. approva il programma triennale delle assunzioni e conformemente a questo il piano annuale delle assunzioni.
q. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
r. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale e con il supporto del nucleo di valutazione;
s. Elabora o approva il PEG su proposta del direttore generale se nominato;
t. emana direttive ed atti di indirizzo;
u. nomina le commissioni di gara e di concorso.
TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI
CITTADINI
CAPO I - Partecipazione e decentramento
Art. 29
Partecipazione Popolare
Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
Il Consiglio Comunale, qualora gli insediamenti umani siano distribuiti in modo articolato ma concentrato sul territorio, può istituire delegazioni municipali, per meglio soddisfare le esigenze dei cittadini.
CAPO II - Associazionismo e volontariato
Art. 30
Associazionismo
Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
A tal fine la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra, in apposito albo, le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
Allo scopo di ottenere la Registrazione è necessaria che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Il Comune riconosce all'associazione Pro-Loco lo strumento di base per la tutela e valorizzazione dei beni ambientali, culturali ed artistici in quanto fattori fondamentali della comunità per la suscettibilità turistica e strumento per la conoscenza del territorio.
Può promuovere o partecipare in qualità di socio ad associazioni culturali senza scopo di lucro o comunque aventi finalità compatibili con i propri fini istituzionali.
Art. 31
Diritti delle associazioni
Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
Art. 32
I contributi alle associazioni
Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire pari opportunità.
Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità ella collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Art. 33
Volontariato
II Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità di vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e programmazioni.
Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
CAPO III - Modalità di partecipazione
Art. 34
Consultazioni
Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione, sia attraverso appositi referendum sia per il tramite degli organismi partecipativi previsti dagli articoli successivi, nonché mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.
A tal fine il Consiglio, le Commissioni consiliari e la Giunta dispongono audizioni delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio che possano contribuire, con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza, alla ricerca delle soluzioni più appropriate per profili della politica comunale nei quali i soggetti interpellati rivestano una particolare qualificazione e rappresentatività. Le consultazioni non possono aver luogo in concomitanza delle operazioni
elettorali Provinciali, Comunali e Circoscrizionali.
Art. 35
Petizioni
Chiunque attraverso istanze, petizioni e/o proposte, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione o all'organo preposto per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse locale o per esporre esigenze di natura collettiva.
La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati all'organo o agli organi comunali cui il cittadino intende rivolgersi. Nel caso non risulti alcuna indicazione in proposito, l'istanza, la petizione o la proposta vengono, per il tramite del Sindaco, sottoposte all'attenzione del Consiglio Comunale.
Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 elettori l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 elettori, il Sindaco, su richiesta di ciascun consigliere, deve inserire la petizione nell'ordine del giorno di un prossimo Consiglio Comunale.
Art. 36
Proposte
Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 200 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto espositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili degli uffici interessati trasmette la propria proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro quindici giorni dal ricevimento.
L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art.37
Organismi decentrati di partecipazione
Il Comune favorisce l'istituzione di comitati di quartiere o di frazione, quali organismi di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale e ad integrarle con gli indirizzi politici comunali.
I comitati di quartiere o di frazione, quali organismi spontanei di aggregazione dei cittadini residenti, sono riconosciuti nella loro veste esponenziale delle istanze locali dal Consiglio Comunale, che ne verifica preliminarmente la natura democratica e la rappresentatività.
I comitati di quartiere o di frazione, riconosciuti dal Comune, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi comunali, inoltre possono proporre referendum su questioni concernenti il territorio del quartiere o frazione, raccogliendo un numero di firme non inferiore ad un quinto degli iscritti nelle liste elettorali e secondo le modalità di cui al successivo Art. 37
Art. 38
Referendum
Il consiglio Comunale o un numero di elettori residenti non inferiore ad un quinto degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
Non possono essere indetti referendum in materia di bilancio, di tributi locali, di tariffe e mutui, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) regolamenti approvati dal Consiglio Comunale, designazioni e nomine;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) regolamento di contabilità, regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
d)espropriazione per pubblica utilità.
Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza dei voti validi, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Il Comune, previa intesa con i Comuni contermini, può prevedere lo svolgimento di referendum a carattere intercomunale.
Il referendum di cui al presente articolo non può aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali Provinciali, Comunali e Circoscrizionali.
Art. 39
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa del Comune ed allo scopo di promuovere la cultura democratica ed il senso di civica appartenenza, è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di discutere e deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
- politica ambientale
- sport
- tempo libero
- giochi
- associazionismo
- cultura e spettacolo
- pubblica istruzione
- assistenza ai giovani ed agli anziani
- rapporti con organizzazioni internazionali aventi finalità compatibili con le materie di cui sopra.
Art. 40
Funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite da apposito regolamento.
Art. 41
Accesso agli atti
Ciascun cittadino ha diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, nei tempi e con le modalità stabilite da apposito regolamento. Possono essere sottratti al diritto di accesso soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
Il diritto di accesso deve poter essere esercitato senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi e nei modi stabiliti da apposito regolamento.
Art. 42
Diritto di informazione
Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.
Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato a cura del responsabile del procedimento. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
CAPO IV - Difensore civico
Art. 43
Nomina
Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia viene istituito il difensore civico comunale. Il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità della trasparenza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione segnalando al Sindaco anche di propria iniziativa, carenze, abusi, disfunzioni e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelta la forma di convenzionamento con Enti locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici, a scrutinio segreto a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso di laurea in Giurisprudenza, Scienze dell'Amministrazione, Economia Aziendale, Scienze politiche o facoltà analoghe.
Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore ed è eleggibile una sola volta.
Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i dirigenti politici;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da esse a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario comunale.
Art. 44
Decadenza
Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
Art. 45
Funzioni
Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il regolamento. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli ed indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano
riconosciuti i medesimi diritti.
Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali concernenti: statuti dell'ente, regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio comunale,bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni adottate o ratificate dal consiglio, rendiconto della gestione. Tale controllo si estende anche agli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Compete al difensore civico la nomina del commissario ad acta per l'esercizio delle funzioni sostitutive di cui all'art. 136 del T.U.E.L. nelle ipotesi previste dalla legge ed in particolare:
a) Mancata predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio nell'ipotesi di cui all'art. 141, c.2 del TUEL;
b) Mancata adozione da parte dell'Ente dei provvedimenti di riequlibrio di bilancio (art. 193,c4 del TUEL)
c) omissione della delibera di dissesto (art.247 del TUEL)
Nei casi di cui al comma precedente il Difensore Civico, trascorso il termine per l'adozione degli atti obbligatori per legge, assegna con atto notificato a tutti i consiglieri un termine per l'adempimento non superiore ai venti giorni, decorsi i quali procede alla nomina del Commissario ad acta e dà comunicazione al Prefetto per i provvedimenti di competenza. Fino a quando non venga nominato il difensore civico la nomina del commissario ad acta compete al Prefetto. La segnalazione del verificarsi delle ipotesi di cui al presente articolo, al difensore civico o, in mancanza, al Prefetto, compete al Segretario Comunale, ma può essere fatta da chiunque ne abbia interesse ( amministratore, dipendente comunale, cittadini….)
Art. 46
Controllo eventuale
Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni della giunta e del consiglio nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
d) assunzioni del personale.
Il Difensore Civico se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità del Difensore Civico ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui al presente articolo.
Art. 47
Facoltà e prerogative
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione, di partecipare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.
Art. 48
Relazione annuale
Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuno allo scopo di eliminarle.
Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni. La relazione deve essere affissa All'albo Pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.
Art. 49
Indennità di funzione
Al difensore civico può essere corrisposta un'indennità di funzione non superiore a quella prevista per i singoli Assessori ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo ufficio, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale
CAPO V - Procedimento amministrativo
Art. 50
L'informazione e gli atti
Il Comune riconosce nel diritto d'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino. Assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici ai fini del controllo della loro efficienza. Entro i limiti posti dalla legislazione vigente, tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune.
Art. 51
Diritto di accesso ai procedimenti amministrativi
Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti
dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento e nel rispetto delle leggi. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservate o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento sull'accesso.
Il Regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e dette norme di organizzazione per il rilascio di copie. |